Regione Piemonte bollo auto da 20 a 30 anni
Inviato: 12 dic 2015 20:44:07
Allego la circolare del 26 ottobre 2015 della Regione Piemonte che pur scritta in politichese non lascia dubbi sul fatto che a partire dal 1 gennaio 2016 il bollo si pagherà x le auto da 20 a 30 anni.
D'altronde hanno anche tolto l'esenzione a vita sulle auto a gpl di fabbrica.
REGIONE PIEMONTE BU43 29/10/2015
Circolare del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 5/BPE
Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2015): modificazioni in
materia di tasse automobilistiche.
L’articolo 13 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (legge finanziaria per l’anno
2015) ha introdotto alcune significative modificazioni alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23,
in materia di tasse automobilistiche.
In particolare:
a) il comma 1 modifica la lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 5, al fine di specificare che
l’esenzione quinquennale prevista per i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla
direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti,
appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a
metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262, spetta una volta soltanto limitatamente alla prima installazione;
b) il comma 2 aggiunge all’articolo 5 il comma 2 bis, e pertanto dispone che il fermo del veicolo
disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che reca disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito, in altre parole il provvedimento universalmente noto come fermo
amministrativo, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della
tassa automobilistica ordinaria;
c) i commi 3 e 4 abrogano il comma 2 e adeguano il comma 3 dell’articolo 8, ottenendo così
l’effetto di sopprimere l’esenzione finora accordata dalla legge ai veicoli storici che hanno
compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione ma non ancora i trenta dalla data di costruzione.
Le norme sopra ricordate, essendo di per sé sufficientemente esplicite, non necessitano di
particolari chiarimenti. La prima riguarda una disciplina che, essendo almeno apparentemente
incompleta, negli scorsi anni ha comportato ambigue e strumentali interpretazioni finalizzate a
trasformare di fatto, attraverso comportamenti a ciò indirizzati, un’esenzione temporanea, e che il
legislatore ha chiaramente voluto che fosse temporanea, in permanente. La seconda, che si
accompagna ad analoghe iniziative legislative poste in essere da altre Regioni, intende mettere fine
ad un’interpretazione restrittiva delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, il quale dispone che la perdita
del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a
provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei pubblici
registri, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a
quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Dal che chi si trovava a subire un provvedimento
cautelare per non aver pagato dei tributi si avvantaggiava della legittimazione a non pagarne un
altro. La terza non costituisce altro che l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello di fonte
statale, che già sin dallo scorso anno ha soppresso l’agevolazione mantenendo in vita per la legge
dello Stato, così come d’ora in poi sarà anche per quella della Regione, la sola esenzione –
automatica per i veicoli per i quali è applicabile e non soggetta, come lo era quella ormai soppressa,
ad alcuna restrizione – per i veicoli ultratrentennali.
Si pone viceversa il problema di definire, in relazione alla natura delle norme in esame ed ai
principi generali dell’ordinamento, il limite temporale della loro entrata in vigore.
Occorre pertanto, a tal fine, distinguere la prima, che è puramente complementare e integrativa di
una norma già esistente e che, così completata, continuerà ad esistere, dalle altre due, che sono
invece idonee ad innovare significativamente e a trasformare in senso più oneroso per i
contribuenti, in termini di maggiore o nuovo aggravio tributario, i rapporti giuridici in essere e
quelli futuri.
La norma relativa all’esenzione quinquennale per i veicoli su cui è installato l’impianto di
alimentazione a GPL o a metano, pertanto, deve considerarsi già in vigore sin dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, avvenuta il 18 maggio 2015, e quindi
dal 2 giugno 2015.
Le altre due, invece, ovvero quella relativa al fermo amministrativo e l’altra riguardante l’esenzione
per i veicoli ultraventennali, sono soggette alle limitazioni di efficacia temporale di cui
all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive
modificazioni ed integrazioni, che rappresenta principio generale e quindi inderogabile
dell’ordinamento della Repubblica, per cui entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.
Visto: L’Assessore al Bilancio e Finanze Sergio Chiamparino
Aldo Reschigna
D'altronde hanno anche tolto l'esenzione a vita sulle auto a gpl di fabbrica.
REGIONE PIEMONTE BU43 29/10/2015
Circolare del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 5/BPE
Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2015): modificazioni in
materia di tasse automobilistiche.
L’articolo 13 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (legge finanziaria per l’anno
2015) ha introdotto alcune significative modificazioni alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23,
in materia di tasse automobilistiche.
In particolare:
a) il comma 1 modifica la lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 5, al fine di specificare che
l’esenzione quinquennale prevista per i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla
direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti,
appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a
metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262, spetta una volta soltanto limitatamente alla prima installazione;
b) il comma 2 aggiunge all’articolo 5 il comma 2 bis, e pertanto dispone che il fermo del veicolo
disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che reca disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito, in altre parole il provvedimento universalmente noto come fermo
amministrativo, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della
tassa automobilistica ordinaria;
c) i commi 3 e 4 abrogano il comma 2 e adeguano il comma 3 dell’articolo 8, ottenendo così
l’effetto di sopprimere l’esenzione finora accordata dalla legge ai veicoli storici che hanno
compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione ma non ancora i trenta dalla data di costruzione.
Le norme sopra ricordate, essendo di per sé sufficientemente esplicite, non necessitano di
particolari chiarimenti. La prima riguarda una disciplina che, essendo almeno apparentemente
incompleta, negli scorsi anni ha comportato ambigue e strumentali interpretazioni finalizzate a
trasformare di fatto, attraverso comportamenti a ciò indirizzati, un’esenzione temporanea, e che il
legislatore ha chiaramente voluto che fosse temporanea, in permanente. La seconda, che si
accompagna ad analoghe iniziative legislative poste in essere da altre Regioni, intende mettere fine
ad un’interpretazione restrittiva delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, il quale dispone che la perdita
del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a
provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei pubblici
registri, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a
quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Dal che chi si trovava a subire un provvedimento
cautelare per non aver pagato dei tributi si avvantaggiava della legittimazione a non pagarne un
altro. La terza non costituisce altro che l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello di fonte
statale, che già sin dallo scorso anno ha soppresso l’agevolazione mantenendo in vita per la legge
dello Stato, così come d’ora in poi sarà anche per quella della Regione, la sola esenzione –
automatica per i veicoli per i quali è applicabile e non soggetta, come lo era quella ormai soppressa,
ad alcuna restrizione – per i veicoli ultratrentennali.
Si pone viceversa il problema di definire, in relazione alla natura delle norme in esame ed ai
principi generali dell’ordinamento, il limite temporale della loro entrata in vigore.
Occorre pertanto, a tal fine, distinguere la prima, che è puramente complementare e integrativa di
una norma già esistente e che, così completata, continuerà ad esistere, dalle altre due, che sono
invece idonee ad innovare significativamente e a trasformare in senso più oneroso per i
contribuenti, in termini di maggiore o nuovo aggravio tributario, i rapporti giuridici in essere e
quelli futuri.
La norma relativa all’esenzione quinquennale per i veicoli su cui è installato l’impianto di
alimentazione a GPL o a metano, pertanto, deve considerarsi già in vigore sin dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, avvenuta il 18 maggio 2015, e quindi
dal 2 giugno 2015.
Le altre due, invece, ovvero quella relativa al fermo amministrativo e l’altra riguardante l’esenzione
per i veicoli ultraventennali, sono soggette alle limitazioni di efficacia temporale di cui
all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive
modificazioni ed integrazioni, che rappresenta principio generale e quindi inderogabile
dell’ordinamento della Repubblica, per cui entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.
Visto: L’Assessore al Bilancio e Finanze Sergio Chiamparino
Aldo Reschigna